16 Luglio 2024

Liste d'attesa: sciolto il nodo Regioni, domani la prova dell'Aula

L'assessore Donini a Nursind Sanità: "Un passo avanti sull'articolo 2, ma restano criticità. Pesano poche risorse e il rinvio sulla riorganizzazione della medicina territoriale". Ecco come cambia la norma contestata

Di Pa.Al.

Archiviata l’impasse governo-Regioni. Le autonomie, seppure rimane ancora qualche criticità, hanno benedetto le modifiche all’articolo 2 del testo. Che lo scoglio principale sia stato superato lo ha confermato a Nursind Sanità Raffaele Donini, assessore alla Sanità e coordinatore della Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni: "Un passo avanti le modifiche all’articolo 2 senza le quali si sarebbe configurata l’ipotesi di un ricorso alla Corte costituzionale", ha spiegato tirando le somme del confronto odierno tra le Regioni e ribadendo "la totale disponibilità al confronto" che anima le autonomie. Donini però ha anche evidenziato come "permangano le criticità sollevate più volte per via della mancanza di risorse finanziare e per l’assenza di provvedimenti per ora rimandati al disegno di legge sull’appropriatezza prescrittiva e sulla riorganizzazione della medicina territoriale".

Dunque, il responso dei governatori era atteso ed è arrivato. In commissione Affari sociali e Sanità del Senato sono quindi ripresi i lavori. L’esame delle modifiche è ricominciato e tra l’altro proprio l'emendamento del relatore (che sostituisce il precedente articolo 2) è stato da poco approvato (con il voto contrario del M5s e delle altre opposizioni). L’biettivo è chiudere in serata. Anche perché, come stabilito in conferenza dei capigruppo a Palazzo Madama oggi stesso, il testo arriverà in Aula domani per essere licenziato giovedì senza che il governo ponga la fiducia.

Nella nuova versione dell’articolo due, emendamento a firma del relatore Ignazio Zullo (FdI), che Nursind Sanità ha visionato, ritorna in capo alle Regioni la sorveglianza sulle Asl. In capo al ministero della Salute rimane invece sempre l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria. Anche se, come recita il comma 2, "le risultanze dei controlli effettuati vengono comunicati al Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (Ruas) che provvede a valutare i conseguenti interventi".
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entra a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge dovranno istituire "l'unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesapresieduta e coordinata dall'assessore alla sanità e composta da professionisti di area sanitari e amministrativa (…) che provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a individuare il Ruas".

Nel dettaglio, come si legge ancora nel nuovo articolo 2, al Ruas "sono attribuiti le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell'assistenza sanitaria e quelli contenuti nel piano regionale sulle liste d'attesa da adottare con validità annuale".

Diversi i compiti del Responsabile unico regionale. "E’ responsabile in ordine al rispetto dei criteri di efficienza nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime, nonché dell'attuazione del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano regionale sulle liste d'attesa” e  "provvede al controllo sull'avvenuto adempimento". Non solo ma il Ruas "verifica i volumi, i tempi di attesa e ogni altro dato necessario al monitoraggio da effettuare" e "segnala le strutture che non rispettano i predetti termini". Così come è obbligato con cadenza trimestrale a redigere un rapporto di monitoraggio - da inviare all’Organismo di verifica e controllo - delle prestazioni critiche e delle liste d'attese in ambito aziendale, "segnalando le eventuali criticità ed indicando le azioni correttive eventualmente poste in essere".

Certo, come si legge nell’emendamento del relatore, in caso di mancata individuazione del Ruas entro i termini previsti "o nel  caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi di cui al presente decreto a presente legge, l'Organismo potrà esercitare i poteri sostitutivi in relazione ai compiti affidati".

 

 

 

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